Con parere n. 19-9 del 25 ottobre 2019, la Commission d’examen des pratiques commerciales (la "CEPC") ovvero la Commissione francese per la valutazione delle pratiche commerciali, che ha il compito di vigilare sull’equilibrio delle relazioni commerciali tra produttori, fornitori, distributori e rivenditori, si è pronunciata sulla legalità delle pratiche commerciali attuate da certi fornitori o distributori di materie prime, consistenti a richiedere un aumento dei prezzi nell’ipotesi di una causa di "forza maggiore" che impatti la loro capacità produttiva.
 
La CEPC fornisce alcuni necessari chiarimenti in merito alla legalità di tali pratiche:

  • In primo luogo, la CEPC ricorda che la qualificazione di “forza maggiore” presume l'impossibilità assoluta per il debitore di adempiere le proprie obbligazioni, situazione che deve essere considerata, in linea di principio, inconciliabile con la richiesta di un aumento dei prezzi quale corrispettivo per il mantenimento della fornitura. La CEPC ne deduce che "la qualificazione di causa di forza maggiore dovrebbe essere esclusa, in assenza d'impossibilità assoluta di adempiere, quando un aumento dei prezzi è richiesto all'acquirente dei prodotti facendo valere tale motivo".
  • In secondo luogo, la CEPC precisa che, anche considerando tale ipotesi fondata, la forza maggiore autorizzerebbe soltanto la sospensione dell’obbligo di adempiere l’obbligazione contrattuale o la risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 1218 del Codice civile francese. Da ciò deriva, secondo la CEPC, che la richiesta d’aumento dei prezzi a ragione di una causa di forza maggiore non può essere considerata legittima, a meno che (i) l'evento in questione costituisca anche una “circostanza imprevedibile” ai sensi dell'articolo 1195 del Codice civile francese e che (ii) il fornitore continui ad adempiere i suoi obblighi durante la rinegoziazione dei prezzi originariamente concordati, come previsto  da tale norma.
  • Se tali condizioni non sono riunite, la CEPC precisa che la pratica consistente a richiedere un aumento dei prezzi invocando un presunto caso di forza maggiore è da considerarsi contraria al (i) divieto di ottenere o di tenare di ottenere, con la minaccia di una totale o parziale rottura della relazione commerciale, delle condizioni tariffarie manifestamente abusive (previsto dal vecchio articolo L. 442-6-I-4° del Codice del commercio francese), ed al (ii) divieto d’imporre o di tentare d’imporre alla controparte delle obbligazioni che creano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (di cui al nuovo articolo L. 442-1, I, 2° del Codice del commercio francese).

Per quanto riguarda il vecchio articolo L. 442-6.I-4° del Codice del commercio francese, che è stato abrogato dall'Ordinanza n. 2019-359 del 24 aprile 2019, la CEPC precisa che le pratiche commerciali ivi sanzionate "sono destinate ad essere valutate alla luce delle norme generali mantenute e estese nel loro ambito dalla riforma", quali quelle del nuovo articolo L. 442-1 del Codice del commercio.
 
Questo parere della CEPC è particolarmente istruttivo e rammenta nuovamente quanto le parti debbano essere vigili nella redazione delle clausole di forza maggiore e di hardship. Appare, infatti, primordiale definire precisamente le conseguenze di eventi suscettibili d’impattare negativamente le condizioni di produzione e/o d’approvvigionamento, evitando in tal modo le numerose insidie della normativa francese in materia di relazioni commerciali, di cui la CEPC ha già avuto modo di rilevare la maggiore incisività conferita dalla recente rifusione.